Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento limitatamente ai termini effettivamente utilizzati. Le Autorita' nazionali designate di cui all'articolo 4 del regolamento sono il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, di seguito «Autorita' designata nazionale coordinatrice», provvede a coordinare le Autorita' nazionali designate di cui al comma 2, e costituisce il punto di contatto per gli esportatori, per la Commissione, per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e con le Autorita' designate dei Paesi membri UE.

Testo vigente dal 18 marzo 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;28~art2 · fonte del testo

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