Art. 12 — Disposizioni finali
[1]A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, e' abrogato. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni, previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Sato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2017
[2]MATTARELLA
[3]Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
[4]Orlando, Ministro della giustizia
[5]Lorenzin, Ministro della salute
[6]Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
[7]Calenda, Ministro dello sviluppo economico
[8]Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
[9]Costa, Ministro per gli affari regionali
[10]Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo vigente dal 18 marzo 2017
