Art. 7 — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di informazione sui movimenti di transito

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nella parte 3 dell'allegato I del regolamento in favore di una parte della convenzione di Rotterdam, ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 176, di cui all'allegato VI del medesimo regolamento, che non comunica all'Autorita' designata nazionale coordinatrice di cui all'articolo 2, comma 3, le informazioni di cui all'allegato VI, richieste da un'altra parte della convenzione citata entro i termini stabiliti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

Testo vigente dal 18 marzo 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;28~art7 · fonte del testo

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