Art. 22 — Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee
Articolo abrogato dal d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, come modificato dal d.l. 21 novembre 2025, n. 175.
Abrogato dal 22 novembre 2025
Articolo abrogato dal d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, come modificato dal d.l. 21 novembre 2025, n. 175.
Abrogato dal 22 novembre 2025
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6 versioni dal 2021
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2024 al 22 novembre 2025. 188 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
tolto: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
tolto: b) i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresi', indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.L. 21 NOVEMBRE 2025, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199~art22 · fonte del testo
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