Art. 11 — Procedure per le visite specifiche
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 aprile 2020, n. 37.
Abrogato dal 10 giugno 2020
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 aprile 2020, n. 37.
Abrogato dal 10 giugno 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2001 al 10 giugno 2020. 296 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: 1 Le visite specifiche sono eseguite da un ispettore qualificato, dipendente dall'amministrazione. L'amministrazione puo' consentire che una visita sia effettuata per suo conto da un altro Stato ospite interessato. 2. Nel caso sia necessaria una valutazione qualitativa dell'adempimento delle disposizioni inerenti alla classe, l'ispettore, se privo delle necessarie competenze tecniche, si avvale di un rappresentante di un organismo riconosciuto, con spese a carico della societa'. 3 L'ispettore riporta gli esiti delle visite specifiche in un apposito verbale, e qualora siano state accertate irregolarita' ne riferisce alle amministrazioni degli Stati ospiti interessati alla visita. 4. L'amministrazione da' comunicazione dell'esito della visita all'amministrazione dello Stato di bandiera qualora quest'ultima non sia uno Stato ospite interessato alla visita. Detta disposizione non si applica qualora, su richiesta della societa' formulata all'autorita' marittima e previo invito di quest'ultima, un rappresentante dell'amministrazione dello Stato di bandiera, diversa da uno Stato ospite, abbia assistito alle visite specifiche previste dal presente decreto. 5 Nella programmazione delle visite di cui agli articoli 6 e 8, l'autorita' marittima, tiene debito conto dei piani operativi e di manutenzione dell'unita'. 6. Le unita' che hanno superato con esito positivo le visite specifiche eseguite dall'autorita' marittima o da altri Stati ospiti interessati sono esentate dalle visite estese di cui all'articolo 5, commi 1 e 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, e da quelle previste dall'allegato V, parte A, punto 3, del predetto decreto. 7. In caso di persistente disaccordo tra Stati ospiti circa la conformita' alle prescrizioni dell'articolo 4 comma 1, lettere a) e b), e dell'articolo 5, l'amministrazione informa la Commissione europea sui motivi di tale disaccordo. 8. La visita specifica di un'unita' e' svolta da un gruppo di ispettori qualificati qualora ad essa siano interessati piu' Stati ospiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 APRILE 2020, N. 37
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;28~art11 · fonte del testo
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