Art. 9 — Sistemi informativi
Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il sistema di controllo di gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono di un sistema informativostatistico unitario, idoneo alla rilevazionedi grandezze quantitative a carattere economico- finanziario. La struttura del sistema informativostatisticobasata su una banca dati delle informazioni rilevanti ai fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e sulla predisposizione periodica di una serie di prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche) di corredo alle analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema informativostatistico e' organizzato in modo da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:
- a)sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione;
- b)sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attivita' - presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilita');
- c)sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;
- d)sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attivita' svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;
- e)sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;
- f)sistemi e procedure di contabilita' analitica.
Testo vigente dal 18 agosto 1999
