Al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui allo stesso comma 1.";
  • b)all'articolo 8, comma 1, lettera a), le parole: "articolo 1, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 1, comma 3, lettera a)";
  • c)all'articolo 9 dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.";
  • d)all'articolo 10 dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'articolo 14.";
  • e)l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Disposizioni applicative misure compensative). - 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'articolo 13, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 9 e 10.";
  • f)l'articolo 13 e' modificato come segue:
  • 1)la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "d) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i docenti tecnico-pratici di istituti di istruzione secondaria e per il personale non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria;";
  • 2)alla lettera g) del comma 1 le parole: "della previdenza sociale di concerto con il Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "delle politiche sociali.";
  • g)l'articolo 14, comma 4, lettera g), e' soppresso;
  • h)all'articolo 17, comma 2, lettera c), le parole: "di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in relazione" sono soppresse;
  • i)dopo il comma 4 dell'articolo 18 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesto il requisito della capacita' finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro di origine o di provenienza. 4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita' professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalita' e l'estensione della garanzia: Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.";
  • l)l'allegato C e' sostituito dall'allegato II del presente decreto legislativo.

Testo vigente dal 14 ottobre 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;277~art2 · fonte del testo

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