Art. 67 — Estinzione del contratto e preavviso
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Abrogato dal 25 giugno 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Abrogato dal 25 giugno 2015
1 pronuncia che riguarda l’art. 67, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di contratto a progetto, il recesso per giusta causa integrava, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 276 del 2003 (nella formulazione ratione temporis vigente, risultante dalla modifica introdotta dall'art. 1, comma 23, lett. d, della l. n. 92 del 2012), l'unica forma di scioglimento del rapporto, con conseguente nullità del recesso ad nutum, anche ove previsto nel contratto individuale.
Art. 67 · Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
L’unica massima su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 2012 al 25 giugno 2015. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto... che ne costituisce l'oggetto. 2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente puo' altresi' recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneita' professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore puo' recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di lavoroaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti gia' in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art67 · fonte del testo
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