Art. 9 — Disposizioni transitorie e finali
Fermo l'obbligo di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, gli organismi che, alla data del 22 gennaio 2002, sono gia' stati riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, mantengono il riconoscimento. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1999, recante «Determinazione delle modalita' per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli organismi di classifica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314». L'allegato 3 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
Testo vigente dal 8 ottobre 2003
