Art. 12 — Disposizioni transitorie e finali
Il decreto previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'articolo 3 e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto di cui al comma 1, successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' comunicato agli organismi riconosciuti che hanno formulato istanza di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 314 del 1998 e delle relative disposizioni attuative. Entro trenta giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza gli organismi medesimi provvedono ad integrare le suddette istanze in conformita' alle disposizioni del predetto decreto. Gli organismi gia' affidati con provvedimenti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto forniscono, entro trenta giorni dalla stessa data, a pena di decadenza, la documentazione attestante la conformita' alle prescrizioni del presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 314 del 1998, come modificato dall'articolo 9, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 1o aprile 1999. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti relativi ad istanze di autorizzazioni o affidamento e' fissato in centottanta giorni dalla data di presentazione delle stesse.
Testo vigente dal 23 giugno 2000
