Art. 10 — Modifiche all'articolo 36 del testo unico della finanza Fondi comuni d'investimento
All'articolo 36 del testo unico della finanza il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia puo' stabilire in via generale, sentita la CONSOB, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote.».
Testo vigente dal 7 ottobre 2003
