Art. 5 — Modifiche all'articolo 18 del testo unico della finanza Soggetti
All'articolo 18 del testo unico della finanza il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d). Le societa' di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.».
Testo vigente dal 7 ottobre 2003
