All'articolo 4 del testo unico della finanza il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane ne' a terzi senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite». All'articolo 4 del testo unico della finanza dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio equivalenti a quelle vigenti in Italia.».

Testo vigente dal 7 ottobre 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274~art3 · fonte del testo

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