Art. 61 — Interruzione della prescrizione
Il corso della prescrizione per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace e' interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dalla citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, dal decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.
Testo vigente dal 6 ottobre 2000
