Art. 8 — Disponibilità finanziarie e gestione
La fondazione provvede ai suoi compiti con:
- a)i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2;
- b)i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
- c)il contributo ordinario annuale del comune di Milano;
- d)eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
- e)eventuali proventi di gestione;
- f)eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
- g)eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La fondazione, a partire dal primo esercizio successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, anche quando non esercita attivita' commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, all'autorita' vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia dei bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
Testo vigente dal 10 agosto 1999
