Art. 6 — Comitato scientifico
Il comitato scientifico e' composto da:
- a)il presidente dei consiglio di amministrazione, che lo presiede;
- b)i curatori dei settori di attivita' della fondazione, come definiti dallo statuto, anche mediante accorpamento di settori omogenei e comunque in numero non superiore a quattro. Il comitato scientifico delibera in ordine alle attivita' culturali ed artistiche della fondazione, definendone i programmi, all'organizzazione delle mostre o manifestazioni, alle attivita' stabili di studio, ricerca e sperimentazione. Esprime pareri sulle questioni sottopostegli dal consiglio di amministrazione. Le deliberazioni del comitato scientifico sono sottoposte, per i profili finanziari, all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 10 agosto 1999
