Art. 105 — Termine per l 'emanazione del regolamento in materia di pubblicità con mezzi informatici
Il regolamento previsto dall'articolo 94 e' emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nonche' nei casi di indisponibilita presso gli uffici giudiziari delle dotazioni necessarie ai fini dell'effettuazione della pubblicita' con mezzi informatici, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, prevista dal presente decreto, e' eseguita con mezzo cartaceo presso la porta esterna del tribunale; nei casi in cui e' prevista l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 3, unestratto d cia a cura del cancelliere. Il regolamento stabilisce adeguate modalita' di informazione del pubblico in ordine alla mancata effettuazione dell'affissione con mezzi informatici da parte dei singoli tribunali per indisponibilita' delle necessarie dotazioni. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, la pubblicita' prevista dall'articolo 38, comma 3, secondo periodo, e' eseguita mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
