Art. 37 — Vigilanza sulla procedura
La procedura di amministrazione straordinaria si svolge ad opera di uno o tre commissari straordinari, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, salve le competenze del tribunale e del giudice delegato nelle materie ad essi affidate. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto il Ministero puo' avvalersi dell'opera di esperti o di societa' specializzate, a norma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Il Ministero dell'industria puo' altresi' avvalersi del personale della Guardia di finanza per le verifiche ed i controlli necessari ai fini dell'espletamento dell'attivita' di vigilanza e dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
