Art. 103 — Impiego della Guardia di finanza ai fini dell 'espletamento dei compiti di vigilanza
Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 37, comma 3, il Ministero dell'industria, previa intesa con il Ministero delle finanze, puo' chiedere il distacco presso di esso di un contingente del personale della Guardia di finanza, nell'ambito delle vigenti strutture e dotazione organica del Corpo.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
