Art. 3 — Studi e ricerche per la politica industriale

Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ((...)) ad avvalersi della collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.

Testo vigente dal 19 maggio 2020

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 19 maggio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1999 al 19 maggio 2020. 5 parole tolte.

Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzatotolto: , sentite le Commissioni parlamentari competenti,aggiunto: ... ad avvalersi della collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante appositi contratti, nonche' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1999-05-11;140~art3 · fonte del testo

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