Art. 109 — Abrogazioni
Sono abrogati:
- a)il decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, fatta eccezione per l'articolo 2-bis;
- b)l'articolo 8, terzo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784;
- c)l'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544;
- d)il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1982, n. 381;
- e)l'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212;
- f)gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19;
- g)l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452;
- h)la legge 23 agosto 1988, n. 391;
- i)l'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. E abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
