Art. 108 — Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni
Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ulteriormente prorogati alla scadenza, su proposta del Ministero dell'industria, per un periodo massimo di dodici mesi, nei limiti di disponibilita' stabiliti dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274. La proposta del Ministero dell'industria, prevista dal comma 1, costituisce criterio di priorita' ai fini della concessione dei trattamenti ivi indicati.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
