Art. 1482-ter c.o.m. — Limitazioni per il personale impiegato in attività operative o missioni

((Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano alle attivita' operative e alle missioni, intese come tutte quelle attivita' connesse alle seguenti missioni delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare:

  • a)difesa dell'integrita' del territorio, di tutte le aree soggette alla sovranita' nazionale e alla tutela degli interessi vitali nazionali e delle vie di comunicazione ovunque minacciati;
  • b)contributi a garanzia della difesa collettiva dell'Alleanza atlantica, alle operazioni nell'ambito dell'Unione europea, alle operazioni svolte sotto l'egida dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera denominata "Frontex", alle operazioni di supporto alla pace (comprese l'imposizione della pace), alle attivita' di stabilizzazione e ricostruzione, nonche' a tutte le operazioni militari condotte in modo autonomo o in coalizione;
  • c)interventi nelle attivita' di supporto alla pace, di assistenza umanitaria, nella cooperazione militare e nella diplomazia militare per incrementare la stabilizzazione internazionale attraverso la cooperazione e lo sviluppo con altri Paesi;
  • d)attivita' delle Forze armate, di natura straordinaria o concorsuale, riguardanti la salvaguardia delle libere istituzioni, il supporto all'autorita' di pubblica sicurezza nazionale per servizi connessi al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli interventi in situazioni di pubbliche calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' o urgenza, il supporto nel settore della pubblica utilita' e della tutela ambientale, nonche' le attivita' del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - a spiccata connotazione operativa di direzione, di coordinamento e di esecuzione delle operazioni connesse alla ricerca e soccorso e alle emergenze in mare e nei porti, le operazioni di polizia giudiziaria e di polizia marittima, ambientale e ispettiva di competenza del medesimo corpo;
  • e)attivita' delle Forze di polizia a ordinamento militare, denotate da particolare complessita' e articolate su piu' giorni, nell'ambito dell'assolvimento dei servizi d'istituto connessi con i compiti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e mantenimento dell'ordine pubblico, di concorso nel soccorso pubblico e nella protezione civile nonche' le attivita' denotate da particolare complessita' e articolate su piu' giorni per l'attuazione e il coordinamento da parte della Guardia di finanza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in mare e nell'azione di sorveglianza sull'immigrazione clandestina, nelle acque territoriali e nella zona contigua al fine di assolvere, in via esclusiva, le funzioni operative della sicurezza del mare.)) ((Il personale impiegato nelle attivita' di cui al comma 1:
  • a)se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM:
  • 1)non puo' essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale e non puo' fruire dei permessi sindacali;
  • 2)non puo' esercitare la facolta' prevista dall'articolo 1480-ter, comma 2, ne' quella di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato di cui all'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e);
  • b)non puo' esercitare il diritto di assemblea.)) ((Le limitazioni di cui al comma 2 trovano applicazione anche con riferimento al personale:
  • a)incluso negli assetti di alta e altissima prontezza operativa, ai fini dell'assolvimento delle attivita' di cui al comma 1;
  • b)non inquadrato in unita' organiche che, singolarmente o in piccole aliquote, e' impiegato nell'ambito di missioni internazionali, organismi internazionali in Italia e all'estero, nei comandi multinazionali di contingenza o in altre tipologie di servizio prestato all'estero previste dalla normativa vigente.)) ((Durante la fase propedeutica, intesa come l'insieme delle attivita', comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle attivita' operative e missioni di cui al comma 1, il personale di cui ai commi 2 e 3:
  • a)se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM:
  • 1)non puo' essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
  • 2)compatibilmente con le prioritarie attivita' da svolgere, puo' esercitare la facolta' prevista dall'articolo 1480-ter, comma 2, puo' fruire di permessi sindacali ed esercitare la facolta' di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato di cui all'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e);
  • b)puo' esercitare il diritto di assemblea, compatibilmente con le prioritarie attivita' da svolgere.))

Testo vigente dal 8 marzo 2025

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1482ter · fonte del testo

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