Non conformita' Al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, le Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, valutano le non conformita' rilevate nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali. Si definiscono come:
- a)non conformita' minori (nc) quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali;
- b)non conformita' maggiori (NC) quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali. Al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, tra le altre misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, possono procedere ad una delle seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali:
- a)sequestro amministrativo nei casi previsti dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981;
- b)sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali;
- c)blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento nei casi residuali.
Testo vigente dal 11 marzo 2021
