Art. 9 — Bilanci, relazioni e controlli
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 128.
Abrogato dal 7 giugno 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 128.
Abrogato dal 7 giugno 2003
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Sezione della Corte dei conti, competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nei confronti del Governo della Repubblica con la "determinazione" indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella se…
Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 9 Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche · Art. 9 Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I · Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1999 al 7 giugno 2003. 251 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il consiglio di amministrazione delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione contenente le unita' previsionali aggregate riferite, per quanto riguarda la spesa, agli oneri correnti di funzionamento e di personale, alle spese in conto capitale ripartite per titoli e alle spese per il rimborso dei debiti. Il consiglio delibera entro il 30 aprile lo stato patrimoniale e il conto economico, redatti a norma dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, i quali in materia si uniformano alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonche' un documento di raffronto con il bilancio di previsione. Entro il termine di cui al comma 2 il consiglio approva una relazione sull'attivita', svolta nell'anno precedente, inviata al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che provvede a trasmetterla alle altre amministrazioni interessate e al Parlamento. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, all'articolo 4 e all'articolo 6, nonche' quelle concernenti il piano triennale di fabbisogno del personale. Le deliberazioni concernenti il piano triennale di fabbisogno del personale divengono esecutive in assenza di osservazioni entro quarantacinque giorni dalla ricezione da parte del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. L'attivita' dell'A.S.I. e' soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che e' esercitato unicamente sui conti consuntivi ai soli fini della relazione al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarita' contabile e sui singoli atti di gestione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-30;27~art9 · fonte del testo
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