Corte costituzionale

Ordinanza n. 322/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

nei riguardi del Governo della Repubblica, in relazione all'art. 9,

comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del

Consiglio nazionale delle ricerche), all'art. 9, comma 5, del decreto

legislativo 30 gennaio 1999, n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale

italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1,

della legge 15 marzo 1997, n. 59) e all'art. 11, comma 2, del decreto

legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove

tecnologie, l'energia e l'ambiente - E.N.E.A., a norma degli articoli

11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59),

promosso dalla Sezione della Corte dei conti competente al controllo

sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in

via ordinaria, con ricorso depositato il 19 marzo 1999 e iscritto al

n. 113 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che la Sezione della Corte dei conti competente al

controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato

contribuisce in via ordinaria, convocata dal suo Presidente

sull'argomento delle "modalità del controllo a seguito di recenti

decreti legislativi" concernenti tre enti di ricerca (C.N.R., A.S.I.

e E.N.E.A.), ha deliberato nell'adunanza del 5 marzo 1999, in via

principale, di proporre conflitto di attribuzioni nei confronti del

Governo della Repubblica in relazione all'art. 9, comma 3, del

decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio

nazionale delle ricerche), all'art. 9, comma 5, del decreto

legislativo 30 gennaio 1999, n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale

italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1,

della legge 15 marzo 1997, n. 59) e all'art. 11, comma 2, del

decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell'Ente per le

nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli

articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.

59), per violazione dell'art. 76 della Costituzione, con riferimento

alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per

la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione

amministrativa) e dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione,

con riferimento agli artt. 7 e 8 della "legge di attuazione" 21 marzo

1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla

gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via

ordinaria);

che nel ricorso si denuncia la menomazione, ad opera delle

richiamate norme, delle attribuzioni della Corte dei conti sulla

gestione finanziaria degli enti, che verrebbero limitate al mero

controllo sui bilanci o conti consuntivi escludendosi quello sugli

atti di gestione e sulla regolarità contabile degli enti in

questione, nonché l'inosservanza dei principi ricavabili dalla legge

delega n. 59 del 1997 (art. 11, comma 1, lettere b) e d), art. 14,

comma 1, e art. 18, comma 1) che non prevede "nulla in merito al

controllo", ma anzi richiama (art. 14, comma 1) i principi generali

desumibili dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20

(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei

conti);

che in via subordinata la stessa Sezione, ritenuta sussistente

l'"incidentalità", ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale delle medesime disposizioni legislative in riferimento

ai cennati parametri costituzionali.

Considerato che, con determinazione n. 13/1999, la Sezione della

Corte dei conti competente al controllo sulla gestione finanziaria

degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ha proposto

ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro

il Governo della Repubblica, in relazione agli artt. 9, comma 3, del

decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio

nazionale delle ricerche), 9, comma 5, del decreto legislativo 30

gennaio 1999, n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana -

A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della

legge 15 marzo 1997, n. 59) e 11, comma 2, del decreto legislativo 30

gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie,

l'energia e l'ambiente - E.N.E.A., a norma degli articoli 11, comma

1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59), oltre ad avere

sollevato, col medesimo atto (al quale peraltro fanno all'evidenza

difetto tutte le prescritte condizioni per attivare il giudizio sulle

leggi), questione di legittimità costituzionale "in via incidentale

subordinata" sulle medesime norme;

che, in questa fase del giudizio su conflitto di attribuzioni, a

norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare senza contraddittorio

sull'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'esistenza della

"materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza";

che la Corte dei conti, quando è legittimata ad agire nel

giudizio per conflitto di attribuzioni, quale organo titolare del

potere di controllo previsto dall'art. 100, secondo comma, della

Costituzione, lo è nella sua unità, cosicché la proposizione del

ricorso non può che spettare al suo Presidente (sentenza n. 302 del

1995);

che, invece, nel caso di specie, il giudizio per conflitto di

attribuzioni è stato promosso dalla Sezione del controllo sugli enti

tramite una sua "determinazione" e che il Presidente della Corte dei

conti, non come tale ma come Presidente della Sezione stessa (art. 3,

comma 10, della legge 14 gennaio 1994, n. 20), rispetto a quella

"determinazione" è stato chiamato a operare al mero scopo di

"provvedere ai conseguenti adempimenti";

che, pertanto, non esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla competenza di questa Corte, sotto il profilo

soggettivo dell'inidoneità della Sezione del controllo della Corte

dei conti a promuovere il conflitto di attribuzioni tra i poteri

dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Sezione

della Corte dei conti, competente al controllo sulla gestione

finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria,

nei confronti del Governo della Repubblica con la "determinazione"

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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