Art. 2 — Attività dell'A.S.I
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 128.
Abrogato dal 7 giugno 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 128.
Abrogato dal 7 giugno 2003
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1999 al 7 giugno 2003. 501 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: L'A.S.I., sulla base del Programma nazionale della ricerca (P. N.R.), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, degli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia aerospaziale e di politica estera, di direttive del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri:
tolto: a) predispone il Piano spaziale nazionale e ne cura l'attuazione;
tolto: b) partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.), promuove e coordina la partecipazione italiana ai programmi da essa approvati, nonche', nei limiti delle risorse determinate dal Piano spaziale nazionale e delle altre entrate di cui all'articolo 7, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione a programmi od imprese aerospaziali;
tolto: c) intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi ed internazionali;
tolto: d) promuove, con il coinvolgimento della comunita' scientifica, la ricerca scientifica nazionale nel settore aerospaziale anche predisponendo e coordinando appositi programmi. A tale scopo sostiene e finanzia, con procedure trasparenti di valutazione comparativa, progetti di ricerca scientifica delle universita' e degli enti pubblici, con particolare attenzione all'integrazione tra ricerca pubblica e privata, nazionale e internazionale, nonche' assicura le necessarie risorse finanziarie per la partecipazione della comunita' scientifica nazionale ai programmi scientifici dell'E.S.A.;
tolto: e) con attenzione alla ricaduta sul sistema industriale nazionale e con particolare riguardo ai settori aeronautico e spaziale e alle tecnologie duali, predispone e coordina, in accordo con le amministrazioni interessate e in collaborazione con soggetti privati, programmi di ricerca tecnologica e applicata, di sviluppo precompetitivo e di trasferimento tecnologico nel settore aerospaziale, nonche' sostiene e finanzia in materia appositi progetti di soggetti pubblici e privati con procedure trasparenti di valutazione;
tolto: f) promuove e cura la diffusione e l'utilizzazione delle conoscenze derivanti dalla ricerca aerospaziale;
tolto: g) promuove e svolge attivita' di formazione continua e ricorrente di tipo specialistico nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali e delle loro applicazioni;
tolto: h) puo' fornire a soggetti pubblici e privati tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonche' supporto ed assistenza tecnica in campo aerospaziale o in settori comunque connessi alle attivita' di cui al presente comma, potendo anche curare la valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse aerospaziale, nonche' cedere licenze d'uso su brevetti acquisiti. L'A.S.I. esercita le attivita' di cui al presente articolo ricorrendo anche, con particolare riferimento a quelle di cui al comma 1, lettera h), a contratti con soggetti pubblici e privati, alla partecipazione, anche promuovendone la costituzione, in societa', consorzi e fondazioni, nonche' a convenzioni o accordi con enti ed organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali. La costituzione o la partecipazione in societa' e consorzi da parte dell'A.S.I., con apporto finanziario pari o superiore ad un miliardo di lire o per una quota pari o superiore al 50 per cento del capitale sociale, sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-30;27~art2 · fonte del testo
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