Art. 7 — Messa in servizio e diritto di collegamento
Articolo abrogato dal d.lgs. 22 giugno 2016, n. 128.
Abrogato dal 15 luglio 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 22 giugno 2016, n. 128.
Abrogato dal 15 luglio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 2001 al 15 luglio 2016. 260 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' consentita la messa in servizio degli apparecchi per lo scopo cui sono destinati se essi sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 ed alle altre disposizioni pertinenti del presente decreto. Fatti salvi il comma 1 ed eventuali condizioni connesse all'autorizzazione per la fornitura del servizio in questione in conformita' alla normativa comunitaria ed a quella nazionale di recepimento, il Ministero delle comunicazioni puo' limitare la messa in servizio di apparecchiature radio soltanto per motivi connessi all'uso efficace dello spettro delle radiofrequenze, per evitare interferenze dannose o per questioni di sanita' pubblica. Fatto salvo il comma 4, gli operatori di reti pubbliche di telecomunicazione non devono rifiutare di collegare apparecchiature terminali di telecomunicazione ad apposite interfacce per motivi tecnici, qualora dette apparecchiature siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 3. Nel caso in cui il Ministero delle comunicazioni ritenga che un apparecchio dichiarato conforme al presente decreto provochi seri danni ad una rete o interferenze radio dannose o disturbi la rete o il suo funzionamento, l'operatore della rete stessa puo' essere autorizzato dal Ministero a rifiutare o ad interrompere il collegamento o a ritirare dal servizio tale apparecchio. Il Ministero delle comunicazioni notifica dette autorizzazioni alla Commissione europea, che esprime un parere in materia. A seguito delle indicazioni della Commissiorie europea, il Ministero delle comunicazioni puo' adottare altre misure. In caso di emergenza l'operatore puo' disconnettere gli apparecchi qualora lo richieda la protezione della rete o qualora possa essere offerta subito all'utente una soluzione alternativa, senza costi a carico di quest'ultimo. L'operatore informa immediatamente il Ministero delle comunicazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2016, N. 128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-09;269~art7 · fonte del testo
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