Art. 5 — Riposo giornaliero fuori residenza
Il riposo giornaliero fuori residenza ha una durata minima di otto ore consecutive nel corso di un periodo di ventiquattro ore. Un riposo giornaliero fuori residenza deve essere seguito da un riposo giornaliero in residenza. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono ammettere un secondo riposo consecutivo fuori residenza. I datori di lavoro provvedono affinche' il lavoratore mobile in riposo fuori residenza sia ospitato in alloggi confortevoli.
Testo vigente dal 10 febbraio 2011
