È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e dell'art. 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono che il gestore del servizio postale non incontra alcuna responsabilità per il mancato recapito di corrispondenza ordinaria non raccomandata o assicurata. Invero, l'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973 - cui l'art. 19 del d.lgs. n. 261 del 1999 fa rinvio per la disciplina della responsabilità per la fornitura del servizio postale universale - è stato abrogato anteriormente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, ad opera dell'art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), ed il rimettente ha omesso ogni argomentazione in ordine alla perdurante applicabilità delle norme impugnate ai fini della definizione del giudizio principale. - In senso analogo v., citata, ordinanza n. 300/2006.
Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 19 Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio · Art. 3 cost. · Art. 218 Codice delle comunicazioni elettroniche