Art. 1 — Uffici dei commissari di governo per le province di Trento e di Bolzano
A decorrere dalla data di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, i compiti svolti dagli uffici dei commissari del governo per le province di Trento e di Bolzano, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le modalita' da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo concerto con il Ministro dell'interno, ferma restando la dipendenza funzionale del prefetto, titolare delle funzioni commissariali, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Testo vigente dal 5 luglio 2001
