Salvo quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 37, comma 1, si provvede:

  • a)sulla base di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge 6 agosto 2013, n. 96, con le risorse di cui all'articolo 40, comma 25, per lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello piu' alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose;
  • b)con l'importo pari a euro 52.500 a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
  • c)con un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, di cui:
  • 1)per il 50 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;
  • 2)per il 50 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'attivita' di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi;
  • c-bis)con un importo annuale pari ad ((euro 2.000.000)) per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui:
  • 1)per il 20 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;
  • 2)per l'80 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali ((, agli enti pubblici di ricerca e alle universita', individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca,)) per l'attivita' di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli necessari per il rilascio delle autorizzazioni, ivi comprese le attivita' di cui all'articolo 33, previste dal presente decreto sono a carico del richiedente.

Testo vigente dal 1 marzo 2020

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Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2019 al 1 marzo 2020. 1 parola tolta, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

2) per il 50 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'attivita' di ricerca e sviluppo dei metodi alternativitolto: .aggiunto: ;

c-bis) con un importo annuale pari ad euro tolto: 1 aggiunto: 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui:

2) per l'80 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentaliaggiunto: , agli enti pubblici di ricerca e alle universita', individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, per l'attivita' di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi. Le spese relative alle …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26~art41 · fonte del testo