Art. 37 — Copertura finanziaria
Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, con esclusione dell'articolo 1, comma 4, si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150. All'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con le risorse umane del Ministero della giustizia, ((i cui oneri, limitatamente al trattamento economico fondamentale, restano a carico della stessa amministrazione,)) all'uopo utilizzando le risorse finanziarie a tale scopo gia' destinate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 8 agosto 2021
