Art. 7 — Copertura finanziaria
Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, e' autorizzata la spesa massima di 629.000 euro per l'anno 2005 e di 1.258.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 39, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Testo vigente dal 3 febbraio 2006
