Art. 18 — Società di gestione
Al fine di valorizzare i risultati della ricerca, l'ENEA e' autorizzata a costituire una societa' di diritto privato alla quale possono essere trasferite dagli aventi diritto la titolarita' e comunque i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti dall'attivita' di ricerca dell'ente. Nel rispetto dei criteri di economicita' ed efficienza, la societa' di cui al comma 1 gestisce le partecipazioni detenute dall'ENEA nelle aziende industriali, che le sono trasferite in esecuzione di un programma di ristrutturazione organizzativa e produttiva, approvato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENEA. La societa' di cui al comma 1 puo' assumere partecipazioni, anche di maggioranza, al capitale di altre societa' il cui oggetto sociale sia strumentale al perseguimento delle finalita' proprie dell'ENEA. 12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 luglio 2009, n. 99
1La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".
L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221
2La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".
Testo vigente dal 2 febbraio 2016
