Art. 1 — Trasferimento di beni immobili e di impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910
Sono trasferiti alla Regione i seguenti beni immobili e impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) come individuati nell'elenco allegato sub A):
- a)Impianto per la raccolta, stagionatura e commercializzazione formaggi in Rivolto di Codroipo (UD);
- b)Impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons (GO). Nel trasferimento dei beni di cui al comma l sono, altresi', compresi i beni mobili che ne costituiscono pertinenza. Il trasferimento dei beni di cui ai commi l e 2 decorre dalla data della loro consegna.
Testo vigente dal 3 febbraio 2011
