Art. 1 — Trasferimento di beni
Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato A; ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 SETTEMBRE 2003, N. 278)).
Testo vigente dal 29 ottobre 2003
