Art. 2 — Designazione punto di contatto
Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente decreto. Gli Uffici e le Amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentite le Amministrazioni interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attivita' del punto di contatto.
Testo vigente dal 10 gennaio 2017
