Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme del presente decreto si applicano le seguenti sanzioni:

  • a)chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ad eccezione di quanto previsto all'articolo 17, ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati e' punito con sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000. La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali;
  • b)chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, e' punito con sanzione amministrativa da L. 600.000 a L. 6.000.000;
  • c)chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000, salvo che dimostri che egli non ne e' il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;
  • d)chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dal presente decreto, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dal presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000;
  • e)chiunque smarrisce uno o piu' marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio e' punito con la sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000. La sanzione di cui al comma 1, lettera d) si applica altresi' nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 9, all'articolo 11, comma 4, all'articolo 15, all'articolo 24, commi 3 e 4, nonche' di quelle stabilite dal regolamento. Copia del rapporto concernente taluna delle violazioni alle disposizioni del presente decreto e' trasmessa al Questore.

Testo vigente dal 3 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251~art25 · fonte del testo

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