E' fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale. E' fatto altresi' divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale di cui al comma precedente. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non riguarda gli oggetti di cui all'articolo 5, e quelli elencati all'articolo 12. I semilavorati su cui non e' possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purche' siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.

Testo vigente dal 3 agosto 1999

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251~art24 · fonte del testo

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