Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi
Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251
Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128
- Aggiornato al
- 3 agosto 1999
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 30
- Art. 1I metalli preziosi considerati ai fini del presente decreto sono i seguenti: platino…
- Art. 2I metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del…
- Art. 3Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi…
- Art. 4Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della…
- Art. 5Gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri…
- Art. 6E' consentita la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con il…
Capo II — Marchio di identificazioneartt. 7-14
- Art. 7Per ottenere il marchio di identificazione, i fabbricanti, gli importatori ed i venditori…
- Art. 8Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento…
- Art. 9I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta al…
- Art. 10La camera di commercio non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta di…
- Art. 11Le matrici vengono depositate presso le camere di commercio competenti per territorio. I…
- Art. 12Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del…
- Art. 13I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dal presente decreto possono…
- Art. 14Presso ogni camera di commercio e' tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di…
Capo III — Oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mistaart. 15
Capo IV — Responsabilità, sistemi di certificazione vigilanza e sanzioniartt. 16-30
- Art. 16Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo…
- Art. 17I titolari di marchi di identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la propria…
- Art. 18I laboratori che effettuano il saggio degli oggetti in metallo prezioso e rilasciano le…
- Art. 19Allo scopo di garantire la conformita' alle disposizioni del presente decreto, sono…
- Art. 20Agli effetti dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il personale delle camere…
- Art. 21Il personale della camera di commercio effettua visite ispettive anche non preannunciate…
- Art. 22Ai fini dell'articolo 21 i saggi sono eseguiti con i metodi prescritti dal regolamento…
- Art. 23I campioni e gli oggetti prelevati per il saggio ed i residui dei campioni e degli…
- Art. 24E' fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli…
- Art. 25Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto…
- Art. 26Salvo i casi di particolare tenuita', qualora il fatto costituisca reato, alla condanna…
- Art. 27Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del…
- Art. 28Sono abrogate la legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed ogni altra disposizione diversa o…
- Art. 29Fino al prodursi dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri…
- Art. 30Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella…
