Art. 39 — Disposizioni finanziarie
Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e' autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, comma 2, e' valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dall'articolo 20, comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l'anno 2008. L'onere derivante dall'attivita' di accoglienza di cui agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 e' valutato in euro 12.218.250 a decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali. 7 Per le finalita' di cui all'articolo 24, comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente a 9.571.000 per l'anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009, nonche' a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulla disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142
7Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che "Il riferimento agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, nonche' agli articoli 35 e 36, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, contenuto nell'articolo 39, comma 5, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, agli articoli 9 e 14, comma 4, del presente decreto".
Testo vigente dal 30 settembre 2015
