Art. 5 — Copertura finanziaria
Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 3), connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, e' autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno 2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:
- a)per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante ((corrispondente)) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- b)per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili ((nel conto dei residui nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che e' versata)) su apposita contabilita' speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 6 agosto 2011
