Art. 7 — Difesa dei diritti
La violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di comunicare le informazioni o procedere alla consultazione di cui al presente decreto legislativo, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 per ciascuna violazione. La violazione da parte degli esperti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 a euro 6.198,00. L'organo competente a ricevere le segnalazioni e irrogare le sanzioni di cui al presente articolo e' la Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e quelle del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Testo vigente dal 21 marzo 2007
