Nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1, ferme restando le eventuali prassi piu' favorevoli per i lavoratori, i contratti collettivi definiscono le sedi, i tempi, i soggetti, le modalita' ed i contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori. Sono fatti salvi i contratti collettivi esistenti alla data di sottoscrizione del presente decreto legislativo. L'informazione e la consultazione riguardano:

  • a)l'andamento recente e quello prevedibile dell'attivita' dell'impresa, nonche' la sua situazione economica;
  • b)la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonche', in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
  • c)le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1. L'informazione avviene secondo modalita' di tempo e contenuto appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare, se del caso, la consultazione. La consultazione avviene:
  • a)secondo modalita' di tempo e contenuto appropriate allo scopo;
  • b)tra livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato;
  • c)sulla base delle informazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), fornite dal datore di lavoro e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno diritto di formulare;
  • d)in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di incontrare il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata all'eventuale parere espresso;
  • e)al fine di ricercare un accordo sulle decisioni del datore di lavoro, quale individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

Testo vigente dal 21 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;25~art4 · fonte del testo

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