Art. 5 — Soggetti passivi e disposizioni generali
All'articolo 76 del testo unico il comma 3 e' abrogato. All'articolo 80, comma 1, del testo unico, le parole: «crediti di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «crediti per le imposte pagate all'estero». Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Testo vigente dal 1 dicembre 2005
