All'articolo 132, comma 2, dopo la lettera d), del testo unico e' aggiunta la seguente: «d-bis) l'esercizio dell'opzione e' comunicato all'Agenzia delle entrate, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 142, entro il mese successivo a quello di scadenza del termine previsto per la comunicazione della risposta all'interpello di cui al comma 3.». All'articolo 133, comma 2, secondo periodo, del testo unico le parole: «il reddito prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «i redditi e le perdite prodotti» e le parole: «e' escluso» sono sostituite dalle seguenti: «sono esclusi». All'articolo 134, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico, la parola: «a» e' sostituita dalla seguente: «da». All'articolo 135, comma 1, del testo unico, le parole: «all'articoli» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli». All'articolo 136 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 le parole: «di cui all'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli precedenti»;
  • b)al comma 4 la parola: «perche» e' sostituita dalla seguente: «se»;
  • c)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti piu' societa' controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto le condizioni, le societa' controllate non si avvalgono di tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero, ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 si assume come imposta estera quella che sarebbe stata dovuta se tali societa' si fossero avvalse del consolidato. Le societa' ammesse alla tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini del presente articolo, una o piu' societa' a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o parziale.». Le disposizioni del testo unico modificate dal presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 136, comma 6, che hanno effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 142 del testo unico, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004.

Testo vigente dal 1 dicembre 2005 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247~art9 · fonte del testo

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