Art. 11 — Disposizioni comuni
All'articolo 165 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 6, ultimo periodo, e dall'articolo 136, commi 3 e 6,» sono soppresse;
- b)al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole societa' partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6.»;
- c)al comma 9 dopo le parole: «dalle societa» sono inserite le seguenti: «, associazioni e imprese di cui all'articolo 5 e dalle societa». All'articolo 166 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trasferimento all'estero della residenza»;
- b)al comma 1:
- 1)il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.»;
- 2)l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le imprese individuali e le societa' di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l).»;
- c)al comma 2 le parole «o della sede» sono soppresse. Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni dell'articolo 165, comma 6, che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Testo vigente dal 1 dicembre 2005
