Il nuovo sistema dei trasferimenti erariali di cui al presente decreto legislativo entra in funzione contestualmente all'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' le disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti tra le nuove province istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quelle originarie. In sede di prima applicazione, i dati contenuti nel presente decreto legislativo relativi alla determinazione e quantificazione dei fondi ed alle relative assegnazioni agli enti locali sono aggiornati con riferimento all'ultimo esercizio precedente a quello dell'entrata in funzione del nuovo sistema dei trasferimenti erariali. All'aggiornamento si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali. Sino all'entrata in funzione del nuovo sistema i trasferimenti erariali sono corrisposti agli enti locali nella misura stabilita dalla legislazione vigente. Le eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai soli enti le cui risorse risultino al di sotto della media pro - capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa, considerando le risorse quali costituite dai contributi ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'I.C.I. al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta.

Testo vigente dal 29 luglio 1997

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244~art9 · fonte del testo

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