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Che cosa è cambiato dal 23 settembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1996 al 23 settembre 1996. 777 parole tolte, 16 parole aggiunte.

tolto: I contributi erariali spettanti sulla base della legislazione vigente alle province ed ai comuni per l'anno 1996, a valere sul fondo ordinario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementati nella misura percentuale dell'1,288 per cento, corrispondente all'importo complessivo di lire 220.400 milioni. L'incremento percentuale e' calcolato con riferimento ai contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995. Il contributo consolidato spettante alle province ed ai comuni di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 504 del 1992, e' attribuito, per l'anno 1996, in misura pari all'ammontare dei contributi definitivamente attribuiti a tale titolo per l'anno 1995, incrementati dei trasferimenti disposti per il 1996 ai sensi dell'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, convertito dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59. Il contributo per la perdita di gettito dell'I.C.I., conseguente alla revisione degli estimi catastali e' determinato per l'anno 1996 con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), e comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. Per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale prevista dall'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con le modalita' di cui al comma 55 del medesimo articolo. Alle province di nuova istituzione, nonche' a quelle da cui le stesse traggono origine, la detrazione e' effettuata, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione. Agli enti che hanno subito la detrazione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, viene concesso per l'anno 1996 un contributo pari al 40 per cento della detrazione. Per gli enti che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 il contributo non puo' comunque essere inferiore a quello concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 444 del 1995. I contributi sono determinati nell'importo complessivo di lire 292.000 milioni. Per l'anno 1996, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni a favore delle province di Catanzaro per lire 3.850 milioni, di Forli' per lire 3.150 milioni e di Vercelli per lire 3.000 milioni. Alla corresponsione delle somme a favore delle singole province provvede il Ministero dell'interno. Per gli enti interessati alla rideterminazione del gettito dell'I.C.I. e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995 i relativi conguagli per gli anni 1994-1995 sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 444 del 1995. Il contributo per gli squilibri della fiscalita' locale e' attribuito per l'anno 1996 per lire 1.515.700 milioni in misura pari all'ammontare dei contributi corrisposti a tale titolo per l'anno 1995, salva la correzione di errori materiali, e per lire 292.200 milioni, di cui lire 64.000 milioni alle province e lire 228.200 milioni ai comuni, con le modalita' di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dal decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 528, e, successivamente, dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 1995. Per l'anno 1996 le somme attribuite agli enti locali a titolo di contributo sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992 sono quelle stabilite dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323. Per gli enti di nuova istituzione, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei contributi spettanti avviene con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995, sulla base dei contributi definitivamente attribuiti agli enti originari per l'anno 1995. Il fondo ordinario spettante alle comunita' montane per l'anno 1996 ammonta a complessive lire 182.169 milioni. Le modalita' di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Per la concessione dei contributi straordinari conseguenti alla fusione dei comuni, di cui all'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' istituito un fondo dotato per l'anno 1996 di lire 3.000 milioni. I criteri e le modalita' della concessione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A. N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.).aggiunto: DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-07-24;390~art1 · fonte del testo

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